Nonostante possa ritenersi uno strumento di rilevante importanza nelle moderne organizzazioni aziendali, l’istituto della delega di funzioni, in passato, non era oggetto di alcuna norma di diritto positivo ma soltanto di interpretazioni giurisprudenziali che nel tempo ne hanno riconosciuto l’operatività sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista penale.

Per quanto riguarda il campo della sicurezza sul lavoro, occorre ricordare che esso si caratterizza dal fatto che può prevedere sia reati propri che reati comuni di evento. In tema di reati propri è lo stesso d.lgs 81/08 che punisce e prevede sanzioni in carico a determinati soggetti (es. datore di lavoro, medico competente, dirigente, preposto ecc.) mentre i reati comuni di evento (chiunque ne può essere l’autore) vengono previsti e puniti dal codice penale (es. artt 589 590 cp).

In questo contesto normativo, in tema di sicurezza sul lavoro, dalla possibilità che possano verificarsi dei reati propri ne discendono conseguenze anche in tema di delega di funzioni essendo essa una facoltà concessa ai datori di lavoro per gestire al meglio le attività anche sotto il profilo della sicurezza.

L’operatività dell’istituto in questione è comunque vincolato dal fatto che alcuni obblighi in capo al datore di lavoro non sono delegabili. Sul punto occorre rileggere puntualmente l’art. 17, primo comma lett.a) e b) del D.Lgs. 81/08 per capire al meglio come esso imponga al datore di lavoro un divieto di delega per quanto riguarda la valutazione di tutti i rischi, l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la designazione del RSPP.

Ad eccezione di questi adempimenti non delegabili viene riconosciuta una generale possibilità di delega con alcuni limiti previsti dall’art. 16 dello stesso Decreto, il quale riporta i requisiti di validità della delega stessa:

  1. delega scritta recante data certa (scrittura privata autenticata, marca da bollo temporale etc.);
  2. specifica professionalità in capo al delegato. (curriculum vitae, esperienza etc.);
  3. assegnazione al delegato di poteri di organizzazione, gestione e controllo. (ad esempio, esercizio del potere disciplinare);
  4. necessità di conferire poteri di spesa al delegato;
  5. accettazione espressa della delega da parte del delegato;
  6. pubblicità della delega.(registrazione nel registro delle imprese).

Da quanto sopra affermato si può concludere che la delega di funzioni non è una vera e propria delega di responsabilità, anche se incide direttamente su questa, perché costituisce un mezzo di adempimento di obblighi imperativi previsti dalla legge, che non trasferiscono la titolarità dell’obbligo stesso e lasciano un residuale dovere di controllo in capo al delegante sull’operato del delegato.

Corso Dirigenti con delega di funzioni
Corso Dirigenti
 
Descrizione: Corso Dirigenti con delega di funzioni: il corso di formazione in merito alla sicurezza sul lavoro i soggetti delegati dal datore di lavoro a norma dell' Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 .
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